Prodotti Biologici Ed Etichettatura

Il metodo di produzione biologica è «un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali». Così recita il considerando n. 1 del nuovo Regolamento (UE) 2018/848 – con il quale il Parlamento Europeo ha abrogato il Reg. (CE) n. 834/2007 – la cui applicazione è a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Biologico e DopNegli ultimi anni, infatti, il legislatore europeo ha dedicato maggiore attenzione verso la produzione bio e la regolamentazione del mercato di riferimento, ad oggi in continua espansione alla luce della domanda crescente da parte dei consumatori.

In particolare si è inteso dare una disciplina uniforme circa l’etichettatura, i relativi controlli e l’importazione di prodotti da Paesi terzi. Lo scopo, dunque, è stato quello di prevedere regole specifiche per ogni ambito, disciplinando le varie fasi di produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici.

Biologico, DOP ed IGP : assistenza legale per le indicazioni geografiche

Tra gli obiettivi primari della legislazione in materia di certo è possibile rinvenire quello finalizzato a regolamentare una gestione agricola ecostenibile (in piena armonia con l’ambiente e gli esseri viventi), nonché ottenere prodotti di qualità superiore, intercettando così la crescente domanda di coloro che ricercano un’alimentazione più sana, priva di organismi geneticamente modificati e rispettosa dei cicli stagionali.

Per tutti quei prodotti che non rispondono ai requisiti previsti dal Reg. 834/2007 è fatto divieto di utilizzare termini tali da indurre il consumatore in errore.

A tal fine, ad esempio, è obbligatorio che vengano indicati in etichetta o sulla confezione il numero di codice dell’autorità o dell’organismo di controllo; il logo comunitario di produzione biologica per gli alimenti preconfezionati; l’indicazione “Agricoltura UE” se la materia prima è stata coltivata all’interno dell’Unione Europea o “Agricoltura non UE” quando invece la stessa è stata coltivata presso Paesi terzi, ecc. Ne discende che le imprese attive in questo settore debbano essere in possesso del certificato di conformità rilasciato da un organismo di controllo autorizzato dall’Autorità preposta.

Denominazione Di Origine – Indicazioni Geografiche E Di Provenienza

Il Reg.(UE) n. 1151/2012, in riferimento alla qualità dei prodotti alimentari, contiene la disciplina delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, oltre a quella delle specialità tradizionali garantite. Si tratta di segni distintivi che assumono una particolare importanza nel panorama del diritto alimentare comunitario, poiché evidenziano, in relazione al territorio di origine, determinate caratteristiche capaci di polarizzare la domanda di mercato.

Pertanto, a livello legislativo, è possibile distinguere, da un alto, norme che regolamentano i casi in cui l’origine dei prodotti non arriva ad incidere sulle caratteristiche qualitative degli stessi e, dall’altro, norme che attribuiscono ad  un singolo prodotto un legame diretto tra qualità (o altra sua caratteristica) e zona di produzione o località.

La Denominazione di origine protetta (DOP) identifica un prodotto:

  • originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinato;
  • le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani;
  • e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

L’Indicazione geografica protetta (IGP) identifica un prodotto:

  • originario di un determinato luogo, regione o paese;
  • alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche;
  • e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

Le Specialità tradizionali garantite (STG) identificano:

  • quei prodotti ottenuti con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono ad una pratica tradizionale;
  • e ottenuti da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

Per i prodotti che hanno ottenuto la registrazione con tali indicazioni, il Reg.(UE) 1151/2012, ove ricorra qualsiasi pratica finalizzata ad indurre in errore circa l’origine, estende la tutela contro qualsiasi indicazione falsa o ingannevole indicata sulla confezione o imballaggio e relativa alla provenienza, alla natura o alle qualità essenziali.