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Il 13 dicembre 2014 sono diventate applicabili le nuove norme sulla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori (FIC) (regolamento UE n. 1169/2011 ). Queste norme hanno sostituito le precedenti disposizioni riguardo all’etichettatura degli alimenti introdotte per la prima volta nel 1979 e la normativa sull’etichettatura nutrizionale adottata nel 1990.

Il nuovo regolamento stabilisce i principi generali, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e in particolare l’obbligo dell’etichettatura dei prodotti alimentari.

Il testo unico armonizza e supera le norme precedenti relative a presentazione, etichettatura (anche nutrizionale) e pubblicità del prodotto destinato all’alimentazione, incluse le disposizioni che riguardano le informazioni sugli allergeni.

Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare (OSA) in tutte le fasi della catena alimentare: produzione, trasformazione e distribuzione. L’obbligatorietà dell’etichettatura investe tutti gli alimenti destinati a un consumatore finale, compresi quelli consegnati dalle collettività, e gli alimenti destinati alla fornitura di ristorazione collettiva. La stessa regolamentazione si estende anche ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando circolano nei territori degli Stati membri cui si applicano i trattati.

Le informazioni nutrizionali imposte dalla normativa riguardano:

  • valore energetico
  • quantità di grassi
  • grassi saturi
  • carboidrati
  • zuccheri
  • proteine
  • sale.

Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria può essere integrato con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:

  • monoinsaturi
  • polinsaturi
  • polioli
  • amido
  • fibra
  • vitamine o minerali elencati al punto 1 della parte A dell’allegato XIII del FIC se presenti in quantità significative come definito dal punto 2 della parte A dell’allegato XIII del FIC.

Una volta dichiarate le sostanze nutritive, obbligatorie e supplementari, nessun altro nutriente può essere aggiunto alla dichiarazione nutrizionale in quanto si tratta di una “lista chiusa”. Nel caso in cui un altro principio nutritivo, non presente nell’elenco, debba comparire sull’etichetta, come risultato di un requisito della legislazione sulle indicazioni nutrizionali o sulla salute ( regolamento UE n. 1924/2006 ), il nutriente deve essere dichiarato di seguito.

Tutte queste informazioni, inoltre, devono essere ripetute anche sulla parte anteriore della confezione: quando le voci obbligatorie sono dichiarate sull’etichetta, alcuni nutrienti possono essere replicati nel “campo visivo principale”, cioè nella parte anteriore della confezione. Questa duplicazione è una misura volontaria, ma se un’azienda alimentare opta per questa dichiarazione aggiuntiva, possono essere fornite esclusivamente le seguenti indicazioni:

  • solo calorie
  • calorie insieme a grassi, acidi grassi saturi, zucchero e sale.

I valori possono essere forniti:

  • solo per 100 g / ml
  • per 100 g / ml e per porzione
  • solo per porzione.

Quando si inserisce questa informazione “front of pack”, le calorie devono essere sempre indicate per 100 g / ml come minimo.

I valori nutrizionali, inoltre, vanno presentati in formato tabulare con i numeri allineati. Dove lo spazio non lo consente, la dichiarazione può apparire in formato lineare. Il contenuto energetico deve essere espresso in kiloJoule (kJ) e kilocalorie (kcal) e la quantità di sostanze nutritive in grammi (g).

Tutti gli elementi della dichiarazione nutrizionale devono essere inclusi nello stesso campo visivo. La norma prescrive che siano elencati tutti insieme, in un formato chiaro e, possibilmente, nell’ordine di presentazione verificabile nell’allegato XV del FIC. La dichiarazione nutrizionale deve essere espressa per 100 g / ml, utilizzando le unità di misura specificate nell’allegato XV della FIC. Nei casi in cui viene fornita anche una dichiarazione relativa alle vitamine e ai minerali, questa deve seguire le linee guida che si applicano agli altri nutrienti (unità di peso per 100 gr o per 100 ml), ma le quantità devono essere espresse come percentuali delle assunzioni di riferimento di cui al punto 1 della parte A dell’allegato XIII del FIC in relazione a 100 gr o per 100ml.

La normativa consente vari metodi di calcolo dei valori nutrizionali. Non richiede necessariamente analisi di laboratorio e potrebbe essere possibile per un operatore del settore alimentare calcolare autonomamente le quantità in base al tipo di prodotto. I valori dichiarati nella tabella nutrizionale sono valori medi, ossia tengono conto “della variazione naturale dei prodotti alimentari a causa, ad esempio, della stagionalità o delle differenze tra i fornitori”.

Tuttavia esistono orientamenti dell’Ue sulle tolleranze ammesse per i valori nutrizionali che dovrebbero essere consultate. Questi valori devono comunque essere basati su: ” l’analisi del produttore del cibo; un calcolo dei valori medi noti o effettivi degli ingredienti utilizzati; un calcolo da dati generalmente stabiliti e accettati.”

I valori nutrizionali devono fare riferimento ai cibi così come arrivano alla vendita. Tuttavia, le informazioni possono riferirsi all’alimento dopo la preparazione, a condizione che siano fornite le istruzioni per prepararlo sufficientemente dettagliate e che le indicazioni riguardino l’alimento pronto per il consumo.

Una parte della normativa riguarda poi l’esenzione dall’etichettatura nutrizionale per i produttori di “piccole quantità”. Sono esonerati dagli obblighi fissati dal regolamento quegli alimenti, compresi quelli artigianali, forniti direttamente dal produttore di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o agli stabilimenti locali di vendita diretta che forniscono al consumatore finale.

È il regolamento 178/2002 a delineare i principi generali della legislazione alimentare in cui si troveranno anche le norme sul sistema di tracciabilità. Il regolamento è minimo nella sua descrizione e non dà indicazioni di buona pratica. Il minimo legale è un sistema in cui un’azienda del settore alimentare registra quali ingredienti / prodotti alimentari riceve e da chi (compresi i dettagli di contatto ) insieme al prodotto che invia ai clienti (inclusi i loro dettagli). Questo è chiamato sistema one-up-one-down. Le informazioni sulla tracciabilità devono essere trasferite su / giù per la catena sul prodotto o sui documenti di accompagnamento.

Tuttavia la Nota di Orientamento n. 10 della FSAI è un documento che va oltre i requisiti minimi di legge e fornisce un minimo di indicazioni sulle migliori pratiche. Vi si possono trovare informazioni dettagliate sui registri da conservare e altre indicazioni sulla tracciabilità ed è da consultare per avere le linee guida sulla tracciabilità degli alimenti.

In definitiva, per rispettare la legislazione è necessario solo sapere che un determinato prodotto è andato a un determinato cliente. Non è indispensabile per legge tracciare il livello del lotto. Tuttavia, l’adesione solo ai requisiti minimi di legge può comportare un elevato rischio, poiché il sistema limitato espone a possibili ritiri di tutto il prodotto dal mercato. Per ridurre la responsabilità aziendale e i danni, la migliore pratica è quella di poter dire quali lotti e la quantità di quale prodotto sono andate a quale cliente.

Una normativa specifica è invece richiamata da diversi regolamenti CE e riguarda l’aggiunta in etichetta di componenti come fitosteroli, steroli vegetali e stanoli vegetali, esteri di fitosterolo e altre sostanze che potrebbero:

  • elevare il livello di colesterolo nel sangue
  • essere controindicate dal punto di vista nutrizionale per le donne in gravidanza
  • essere inadatte per i bambini di età inferiore ai 5 anni.

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