Prodotti Biologici

Il metodo di produzione biologica è «un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali». Così recita il considerando n. 1 del nuovo Regolamento (UE) 2018/848 con il quale il Parlamento Europeo ha abrogato il Reg. (CE) n. 834/2007.

Negli ultimi anni, infatti, il legislatore europeo ha dedicato maggiore attenzione verso la produzione bio e la regolamentazione del mercato di riferimento, ad oggi in continua espansione alla luce della domanda crescente da parte dei consumatori.

In particolare si è inteso dare una disciplina uniforme circa l’etichettatura, i relativi controlli e l’importazione di prodotti da Paesi terzi. Lo scopo, dunque, è stato quello di prevedere regole specifiche per ogni ambito, disciplinando le varie fasi di produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici.

Bio e regimi di qualità: consulenza legale

Tra gli obiettivi primari della legislazione di certo è possibile rinvenire quello finalizzato a regolamentare una gestione agricola ecosostenibile, nonché ottenere prodotti di qualità superiore, intercettando così la crescente domanda di coloro che ricercano un’alimentazione più sana, priva di organismi geneticamente modificati e rispettosa dei cicli stagionali.

Per tutti quei prodotti che non rispondono ai requisiti previsti dal Reg. 2018/848 è fatto divieto di utilizzare termini tali da indurre in errore il consumatore in merito alla produzione biologica.

A tal fine, ad esempio, è obbligatorio che vengano indicati in etichetta o sulla confezione il numero di codice dell’organismo di controllo; il logo comunitario di produzione biologica per gli alimenti preimballati; l’indicazione “Agricoltura UE” se la materia prima è stata coltivata all’interno dell’Unione Europea o “Agricoltura non UE” quando invece la stessa è proveniente da Paesi terzi, ecc. Ne discende che le imprese attive in questo settore devono essere in possesso delle certificazioni e sottoporsi al regime di controlli da parte di un organismo autorizzato.

Le Indicazioni Geografiche

Il nuovo Regolamento (UE) n. 2024/1143, che ha abrogato il Reg. 1151/2012, disciplina le indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.

Si tratta di segni distintivi che assumono una particolare importanza nell’ambito del diritto alimentare all’interno dell’Unione Europea, poiché tutelano determinati prodotti rispetto alle loro caratteristiche, intimamente legate al territorio di origine e alle sue peculiarità e dunque idonee anche ad incidere all’interno del mercato.

Sul piano legislativo la denominazione di origine protetta e la indicazioni geografica protetta, come anche le specialità tradizionali garantite, identificano pertanto una specifica produzione agricola in rapporto al suo legame diretto con la qualità (o altra caratteristica) e la zona di produzione o località.

Per i prodotti che hanno ottenuto la registrazione DOP – IGP, il Reg.(UE) 2024/1143, ove ricorra qualsiasi pratica finalizzata ad indurre in errore circa il nome, l’origine ed il legame con il territorio, estende la tutela contro qualsiasi indicazione falsa o ingannevole indicata sulla confezione o imballaggio e relativa alla provenienza, alla natura o alle qualità essenziali.