Con la sentenza del 26 febbraio 2020 n. 497 la Corte di Giustizia UE, chiamata a pronunciarsi su un caso di carne bovina certificata provenienti da animali macellati senza previo stordimento, ha specificato come tale la pratica – autorizzata a titolo derogatorio nell’Unione ed al solo fine di garantire il rispetto della libertà di religione – non è tale da attenuare del tutto dolore, paura o sofferenza nell’animale. Di conseguenza, in applicazione della regolamentazione unionale, non è consentita l’apposizione del logo di produzione biologica su prodotti provenienti da animali assoggettati a macellazione rituale senza previo stordimento.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull’interpretazione dell’articolo 13 TFUE, del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, del Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione, come modificato dal Reg. (UE) n. 271/2010, nonché del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento.
Da una parte, infatti, quest’ultimo disciplina specificamente la macellazione degli animali e, dall’altra, la tutela del loro benessere costituisce un obiettivo principale, come risulta dal titolo stesso di detto regolamento e dal suo “considerando” 2, conformemente all’articolo 13 TFUE, in forza del quale l’Unione e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione. Se comunque è pur vero che l’articolo 4, paragrafo 4, del Reg. n. 1099/2009, letto in combinato disposto con il “considerando” 18 del detto regolamento, ammette la prassi della macellazione rituale, ovvero senza previo stordimento, tale pratica è autorizzata solo a titolo derogatorio nell’Unione e solo al fine di garantire il rispetto della libertà di religione.
Pertanto i metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi ammessi dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, non equivalgono, in termini di garanzia di un livello elevato di benessere degli animali al momento del loro abbattimento, al metodo della macellazione con previo stordimento, in linea di principio imposto dall’articolo 4, paragrafo 1.
Da ultimo, la Corte non manca di rilevare che il considerando 3 del regolamento n. 834/2007 enuncia l’obiettivo di «tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come biologici», ed a tal riguardo sottolinea quanto importante sia vigilare affinché proprio per tali consumatori sia garantito il rispetto delle norme più elevate per i prodotti recanti il logo biologico dell’Unione europea.