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Con la sentenza del 26 febbraio 2020 n. 497 la Corte di Giustizia UE, chiamata a pronunciarsi su un caso di carne bovina certificata provenienti da animali macellati senza previo stordimento, ha specificato come tale la pratica – autorizzata a titolo derogatorio nell’Unione ed al solo fine di garantire il rispetto della libertà di religione – non è tale da attenuare del tutto dolore, paura o sofferenza nell’animale. Di conseguenza, in applicazione della regolamentazione unionale, non è consentita l’apposizione del logo di produzione biologica su prodotti provenienti da animali assoggettati a macellazione rituale senza previo stordimento.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull’interpretazione dell’articolo 13 TFUE, del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, del Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione, come modificato dal Reg. (UE) n. 271/2010, nonché del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento.

La Corte, preliminarmente, ha osservato come già il “considerando” 1 del regolamento n. 834/2007 indica la produzione biologica come caratterizzata dall’applicazione di regole severe circa il benessere degli animali, mentre il “considerando” 10 del regolamento n. 889/2008 riconosce proprio il suddetto benessere come «una delle priorità dell’agricoltura biologica».
L’articolo 3, lettera a), iv) e lettera c) del regolamento n. 834/2007 parimenti prevede che la produzione biologica è intesa a «stabilire un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura che (…) rispetti criteri rigorosi in materia di benessere degli animali» e a «produrre un’ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino (…) la salute e il benessere degli animali».
L’articolo 5, lettera h) del medesimo regolamento precisa inoltre che l’agricoltura biologica mira a «mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie».
L’obbligo poi sancito dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), viii), del Reg. n. 834/2007, concorre nel concretizzare  l’obiettivo di garantire un elevato livello di benessere degli animali.