Con la sentenza del 26 febbraio 2020 n. 497 la Corte di Giustizia UE, chiamata a pronunciarsi su un caso di carne bovina certificata provenienti da animali macellati senza previo stordimento, ha specificato come tale la pratica – autorizzata a titolo derogatorio nell’Unione ed al solo fine di garantire il rispetto della libertà di religione – non è tale da attenuare del tutto dolore, paura o sofferenza nell’animale. Di conseguenza, in applicazione della regolamentazione unionale, non è consentita l’apposizione del logo di produzione biologica su prodotti provenienti da animali assoggettati a macellazione rituale senza previo stordimento.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull’interpretazione dell’articolo 13 TFUE, del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, del Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione, come modificato dal Reg. (UE) n. 271/2010, nonché del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento.