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Dal 2005 è entrata in vigore in tutta l’Unione Europea un’ordinanza sulla tracciabilità degli alimenti atta a far conoscere ai consumatori informazioni sui cibi che stanno mangiando.
Ma come si compila, in modo corretto, l’etichetta per la tracciabilità di un prodotto alimentare? Vediamolo in questa guida.

Tracciabilità: una precisazione

Con tracciabilità degli alimenti s’intende la descrizione del percorso che un lotto, o una materia prima, fanno nella catena di produzione attraverso tutta una serie di passaggi. Una volta scritta la filiera di produzione si ottengono tutte le informazioni inerenti al processo produttivo, dalle origini fino al prodotto finito.

Registrando ogni passaggio da un componente all’altro, l’azienda o il consumatore puossono conoscere le materie prime utilizzate ed il loro stato di origine. In questo modo ad esempio si è in grado di risalire al tipo di alimentazione dei bestiami di allevamento destinati alla macellazione.
Questo sito è curato da uno studio legale esperto in diritto alimentare e s’invita chiunque sia interessato ad approfondire uno dei temi trattati a chiedere una consultazione più specifica attraverso i nostri contatti.

Cosa deve riportare l’etichetta?

Le informazioni da riportare sulle etichette variano in base al tipo di prodotto. Attualmente il regolamento vigente esige la massima chiarezza sulla tracciabilità per i prodotti preimballati, quelli ortofrutticoli, carne bovina, carne avicola, prodotti ittici ed ittici surgelati, uova, olio, miele e passata di pomodoro.

Etichette di alimenti preimballati

Obbligatoriamente, secondo il regolamento UE 1169/2011, l’etichettatura conforme alla norma della tracciabilità alimentare di un prodotto preimballato deve riportare:

  • l’elenco degli ingredienti, specificando quelli coadiuvanti tecnologici o quelli che derivano dalle sostanze che vengono elencate nell’apposito regolamento, in quanto provocanti allergie o intolleranze alimentari se utilizzate per la preparazione del prodotto;
  • la quantità al netto dell’alimento e quella di alcuni ingredienti o classe di ingredienti;
  • il nome commerciale del prodotto;
  • la data di scadenza;
  • i valori nutrizionali;
  • il titolo alcolometrico volumico, per le bevande con un grado alcolico al di sopra dell’1,2% in volume;
  • i termini e le condizioni di conservazione o di utilizzo;
  • conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, l’etichetta deve contenere il nome e l’indirizzo dell’addetto del settore;
  • il luogo di provenienza;
  • i modi corretti di utilizzo del prodotto.

Prodotti ortofrutticoli

I prodotti ortofrutticoli devono contenere sugli imballaggi informazioni che ne specifichino l’identificazione, quindi dare notizie sull’imballatore e lo speditore; la natura del prodotto, la sua denominazione, il paese originario di produzione ed ulteriori caratteristiche come la categoria commerciale.

Carni: bovine e avicole

Se per le carni bovine ed avicole esiste l’obbligo di legge di dichiararne la tracciabilità, ancora oggi la stessa trasparenza non è richiesta per le carni di capra, coniglio, maiale ed i prodotti da loro derivati.
Per quanto riguarda le carni bovine e la loro rintracciabilità il nostro Paese si rifà alle regole del CE n. 1760 del 2000.

Queste norme sono indirizzate verso quelle confezioni di carne bovina preincartata. In questo caso si deve esporre in modo chiaro il codice di riferimento del bovino. Tale codice rende infatti noto il paese in cui l’animale è nato, quello dove è stato allevato e quello dove è stato macellato. E’ da inserirsi inoltre la dicitura “sezionato in:” con la sede del sezionamento.

Le carni avicole ed i prodotti contenenti carni avicole devono riportare sulla propria etichetta la denominazione di vendita e la quantità del prodotto, o netta o nominale. L’origine della carne e la ragione sociale dell’edificio di produzione, ma anche il codice dell’allevamento di origine e quello del macello di lavorazione, nonché le date di macellazione e sezionamenti sono altri dati da inserire nell’etichetta.

Ittici freschi e surgelati

Tra questi due alimenti si pongono delle differenze nell’etichettatura della tracciabilità alimentare. Per i primi si deve inserire, oltre alla denominazione commerciale della specie, il metodo di produzione, la zona dove è avvenuta la cattura ed il paese d’origine per il pescato di acqua dolce o allevamento con il bollo sanitario.

Gli ittici surgelati invece, oltre alle informazioni condivise con il pesce fresco sulla denominazione commerciale, sul metodo di produzione e sulla zona di cattura, devono avere sull’etichetta un elenco degli ingredienti che chiarisca la presenza delle specie, inserendo per alcuni prodotti la percentuale dell’ingrediente di punta. Non può mancare poi la quantità, sia essa netta o nominale, le informazioni su come conservare il prodotto con le date di scadenza e le avvertenze d’uso. Il lotto di produzione deve essere presente nell’etichetta facendo riferimento al codice identificativo, insieme alla dicitura sulla sede di produzione.

Uova

Per le uova la scrittura dell’etichetta è molto più semplice grazie ad un codice alfanumerico posto sul guscio che consente di risalire alla tipologia e alla sede dell’allevamento specifico.

Olio

In Italia le regole per l’etichettatura degli oli riguarda solo quelli di oliva EVO ed extra EVO. Quindi, il consumatore saprà la provenienza delle olive solo per gli oli di qualità maggiore.
Deve però essere inserito il Paese di raccolta. Nel caso si debbano citare più paesi, come l’elenco degli ingredienti, si devono dichiarare in ordine decrescente in base alla quantità.

Il miele

L’etichetta del miele deve riportare chiaramente la denominazione di vendita, la quantità, il marchio e la sede di produzione o di confezionatura del venditore. Non può mancare il paese di origine, il codice del lotto di produzione e la data di scadenza.
E’ vietato inserire frasi sulle confezioni che alludono ad effetti positivi o curativi del miele.

Latte

Per questo prodotto si deve specificare in etichetta il luogo di origine dei prodotti che rientrano nella classe “latte fresco pastorizzato” . Questo vuol dire che gli altri prodotti caseari, come le tipologie di latte diverse da quello fresco e pastorizzato o formaggi, possono non riportare queste informazioni.

Passata di pomodoro

Sulle confezioni delle passate di pomodoro deve leggersi chiaramente la zona di coltivazione dei pomodori che vengono utilizzati per la passata. In questa categoria non rientrano quindi le conserve che si ottengono da pomodori reidratati e concentrati.

Approfondimenti

Secondo il regolamento UE 1169/2011, le etichette con le informazioni della tracciabilità devono mostrare le indicazioni obbligatorie in modo chiaro e leggibile.
Lo sfondo non deve interferire con le informazioni, inserendo ad esempio elementi grafici che disturberebbero la leggibilità. Si dovrebbero preferire quindi sfondi a contrasto con i caratteri.

L’elenco degli ingredienti deve avere un ordine decrescente in base alla quantità. Se un prodotto è costituto da più ingredienti bisogna riportare questi singolarmente. Alcune categorie specifiche di prodotti devono contenere delle indicazioni obbligatorie ulteriori. Due esempi sono costituiti da quei prodotti che vengono confezionati utilizzando alcuni gas particolari o che contengono edulcoranti, che devono riportare, rispettivamente, le diciture “confezionato in atmosfera protettiva” e “con edulcoranti”.

Questione OGM

Secondo la normativa vigente (il regolamento n. 1830) i produttori devono specificare se un prodotto è o contiene OGM. L’uso di alcuni OGM è consentito dall’Unione Europea, che ha assegnato ad ognuno di questi un codice in modo da controllare gli effetti che hanno sull’uomo ma anche sull’ambiente.
La dicitura “Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati” o “OGM free” non lasciano comunque dubbi sul prodotto.