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La Corte di Giustizia UE, con la recente sentenza n. 301 del 30 aprile 2026 in materia di etichettatura e provenienza dei prodotti alimentari, è stata chiamata a pronunciarsi sul caso riguardante una pasta che per nome, indicazione del tricolore, paesaggi e richiami grafici e lessicali richiamava l’Italia ma era realizzata con grani stranieri.

In merito all’interpretazione dell’art. 3, par. 4, della direttiva 2005/29/CE, ha avuto modo di precisare come la disciplina generale in materia di pratiche commerciali sleali e quella speciale concernente le informazioni sugli alimenti ai consumatori, di cui al regolamento n. 1169/2011/UE, possono trovare applicazione cumulativa quando una medesima condotta sia idonea, al contempo, a violare gli obblighi di corretta informazione alimentare e a integrare una pratica commerciale ingannevole.

Ne consegue che il rispetto formale delle prescrizioni di etichettatura non esclude la configurabilità di una pratica commerciale scorretta qualora l’impressione complessiva trasmessa al consumatore sia idonea a indurlo in errore sull’origine o sulle caratteristiche del prodotto alimentare.

Proseguendo nell’analisi della sentenza, la questione in esame è stata sottoposta alla Corte UE con delle interessanti questioni pregiudiziali, due delle quali qui di seguito affrontate.

La prima con riguardo alle condotte contemplate all’articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 costituiscano fattispecie particolari delle pratiche commerciali scorrette/sleali, comunque riconducibili agli articoli 6 e seguenti della direttiva [2005/29], sottoposte come tali anche agli articoli 11 e seguenti della direttiva medesima e alla legislazione di recepimento; o se invece costituiscano un sistema a parte per la cui applicazione, ossia per il suo enforcement, non può farsi riferimento alla direttiva ma, nel caso italiano, al solo [decreto legislativo n. 231/2017].

La seconda in merito alle condotte contemplate all’articolo 7 del regolamento [n. 1169/2011] e se le stesse esauriscano la tutela del consumatore nell’acquisto di prodotti alimentari, così che debba escludersi la possibilità di applicare la tutela generale rinveniente dalla direttiva [2005/29], o se, invece, esse concorrono nella tutela del consumatore, unitamente alle previsioni della direttiva [2005/29], e alla relativa legislazione nazionale di attuazione.

Nel caso di specie, gli interrogativi del giudice del rinvio relativi all’articolazione dei regimi di tutela previsti, rispettivamente, nella direttiva 2005/29 e nel regolamento n. 1169/2011 sono fondati sulla premessa secondo cui il comportamento contestato in materia di presentazione di informazioni relative a determinate caratteristiche dei prodotti sulle confezioni di pasta rientra sia nel divieto delle pratiche commerciali ingannevoli in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva sia nel divieto delle pratiche sleali di informazione sugli alimenti in forza dell’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento.

Come chiarito dalla Corte, l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 prevede espressamente una norma di delimitazione dell’ambito di applicazione di tale direttiva che consente di determinare le fattispecie in cui le norme previste da detta direttiva sono escluse da altre norme dell’Unione che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali.

In tale contesto, occorre intendere la prima e la seconda questione, che devono essere esaminate congiuntamente, come dirette a stabilire, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che il comportamento di un professionista che costituisca una pratica commerciale ingannevole, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, possa essere sanzionato in applicazione della normativa nazionale di recepimento di detta direttiva, nel caso in cui tale comportamento rientri anche nel divieto delle pratiche sleali di informazione sugli alimenti previsto all’articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 e nella normativa nazionale di attuazione di tale regolamento.

L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 dispone che, in caso di contrasto tra le disposizioni di tale direttiva e altre norme dell’Unione che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, queste ultime prevalgano e si applichino a tali aspetti specifici. Tenuto conto del tenore letterale di tale disposizione, solo alla duplice condizione, da un lato, che, nel contesto delle informazioni sugli alimenti, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 disciplini aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali e, dall’altro, che esista un contrasto tra detta disposizione e quelle della direttiva 2005/29, tali aspetti specifici rientrerebbero esclusivamente nell’ambito di applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1169/2011.

A tale riguardo, occorre, in primo luogo, ricordare che, secondo l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, quest’ultima si applica alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all’articolo 5 di tale direttiva, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto. L’articolo 2, lettera d), di tale direttiva definisce la nozione di «pratica commerciale» facendo uso di una formula particolarmente ampia, in quanto il solo criterio indicato in tale disposizione è che la pratica del professionista sia direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un bene o di un servizio al consumatore.

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/29, è considerata ingannevole una pratica commerciale che in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, da un lato, inganni o possa ingannare il consumatore medio riguardo, segnatamente, alle caratteristiche principali del prodotto, quali la composizione e l’origine geografica o commerciale, e, dall’altro, induca o sia idonea a indurre detto consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Siffatte pratiche costituiscono una categoria precisa di pratiche commerciali sleali vietate dall’articolo 5, paragrafi 1 e 4, lettera a), della stessa.

L’articolo 1, paragrafo 2, del Reg. n. 1169/2011 enuncia che quest’ultimo definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l’etichettatura degli alimenti.

In tal senso, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, di tale regolamento dispone che le informazioni sugli alimenti siano precise, chiare e facilmente comprensibili per i consumatori, in modo che questi ultimi non siano indotti in errore sulle caratteristiche dell’alimento in esame, in particolare sulla composizione, sul paese d’origine o sul luogo di provenienza, né sul metodo di fabbricazione o di produzione. A norma dell’articolo 7, paragrafo 4, di detto regolamento, tali prescrizioni si applicano alla presentazione degli alimenti e, in particolare, al loro imballaggio.

Tra l’altro, dai considerando 5 e 20 del regolamento n. 1169/2011 si evince che quest’ultimo integra i principi generali applicabili alle pratiche commerciali sleali in forza della direttiva 2005/29 con norme specifiche relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in particolare proibendo l’utilizzo di informazioni che possono indurre in errore il consumatore, segnatamente circa le caratteristiche dell’alimento. In tale ottica i requisiti specifici che disciplinano la presentazione delle informazioni sugli alimenti relative alle caratteristiche principali di questi ultimi che risultano dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2 e 4, del regolamento n. 1169/2011 consentono, come indicato dalla rubrica stessa di tale articolo, di determinare il carattere eventualmente sleale e, di conseguenza, vietato di una pratica di informazione riguardante siffatti alimenti. Ne consegue che tali disposizioni del regolamento n. 1169/2011 disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29.

In secondo luogo, la nozione di «contrasto» di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 esprime un rapporto tra le disposizioni cui si riferisce che va oltre la mera difformità o la semplice differenza, mostrando una divergenza che non può essere superata mediante una formula inclusiva che permetta la coesistenza di entrambe le realtà, senza che sia necessario snaturarle. Un siffatto contrasto sussiste solo quando disposizioni estranee alla direttiva 2005/29 che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali impongono ai professionisti, senza alcun margine di manovra, obblighi incompatibili con quelli stabiliti da tale direttiva.

Pertanto la direttiva 2005/29 ha l’obiettivo di assicurare un livello elevato di tutela dei consumatori e, a tal fine, di garantire che le pratiche commerciali sleali siano efficacemente combattute nell’interesse di questi ultimi. L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva mira proprio a garantire un’adeguata tutela dei consumatori per quanto riguarda le modalità di presentazione delle informazioni fornite nell’ambito di una pratica commerciale.

Da una lettura combinata poi dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 risulta che l’obiettivo di tale regolamento consiste nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle loro differenze di percezione e fornendo loro le basi a partire dalle quali essi possono effettuare scelte consapevoli.

A tal fine, detto regolamento mira a impedire che tali consumatori siano indotti in errore dalle informazioni relative agli alimenti loro fornite.

I regimi di tutela istituiti dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29 e dall’articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 perseguono quindi un obiettivo comune consistente nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori contro le informazioni ingannevoli e nell’evitare così che questi ultimi siano indotti in errore, in particolare, per quanto riguarda determinate caratteristiche di un prodotto o, più specificamente, di un alimento. Anche se gli elementi costitutivi delle pratiche vietate da tali disposizioni non coincidono pienamente, queste ultime stabiliscono, come risulta dai punti da 29 a 31 della presente sentenza, obblighi in materia di informazione dei consumatori che sono ampiamente simili.

Occorre inoltre rilevare  – precisa la Corte – che, tenuto conto dei considerando 7, 11, 13 e 14 della direttiva 2005/29 e poiché la tutela conferita dall’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva richiede che una pratica commerciale induca o sia idonea a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, tale disposizione stabilisce un divieto generale delle pratiche commerciali sleali che falsano il comportamento economico dei consumatori.

Come si evince dal suo articolo 1, la tutela conferita dalla direttiva 2005/29 ai consumatori si ricollega agli interessi economici di questi ultimi. Le disposizioni di tale direttiva sono quindi concepite essenzialmente in una prospettiva di tutela del consumatore in quanto destinatario e potenziale vittima di pratiche commerciali sleali, e l’obiettivo perseguito da tale direttiva, ricordato al punto 34 della presente sentenza, consistente nel tutelare pienamente i consumatori contro le pratiche commerciali sleali trae origine dal fatto che, rispetto ai professionisti, i consumatori si trovano in una posizione di inferiorità, in particolare al livello di informazione di cui dispongono, in quanto devono essere considerati economicamente più deboli e meno esperti sul piano giuridico delle loro controparti contrattuali.

Per quanto riguarda il regolamento n. 1169/2011, il suo articolo 3, paragrafo 1, prevede che la fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche. Conformemente al suo articolo 1, paragrafo 3, primo comma, tale regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Il divieto di pratiche sleali in materia di informazione sugli alimenti stabilito all’articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 non si inserisce quindi essenzialmente in una logica di concorrenza leale, bensì mira a prevenire, sulla base di considerazioni di igiene e di sicurezza alimentari, i pregiudizi agli interessi, economici o meno, dei consumatori derivanti dalla commercializzazione di un determinato prodotto nel mercato interno.

Per la Corte ne consegue che i regimi di tutela dei consumatori istituiti dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29 e dall’articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 sono complementari in quanto mirano a sanzionare aspetti diversi di una stessa condotta contraria al diritto dell’Unione. Tale constatazione è, del resto, corroborata dalla norma generale enunciata dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/29, in forza del quale tale direttiva non pregiudica l’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione o nazionali relative agli aspetti sanitari e di sicurezza dei prodotti.

In tale contesto, l’applicazione concomitante degli obblighi risultanti da questi due regimi di tutela non è tale da creare una situazione di divergenza insormontabile e, di conseguenza, di contrasto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29.

Si deve tuttavia precisare che, al fine di garantire l’effetto utile dell’articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 rispetto alle norme previste dalla direttiva 2005/29 nonché l’applicazione coerente di questi due atti, una pratica di informazione sugli alimenti che sia conforme a tutti i requisiti risultanti da tale articolo 7 non può, in linea di principio, essere vietata dalla direttiva 2005/29.

Sulla base delle considerazioni che precedono, conclude la CGUE, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, nel settore degli alimenti, il comportamento di un professionista che costituisca una pratica commerciale ingannevole, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, possa essere sanzionato in applicazione della normativa nazionale di recepimento di detta direttiva, nel caso in cui tale comportamento rientri anche nel divieto previsto dall’articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 e nella normativa nazionale di attuazione di tale regolamento.