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Il regolamento n. 854/2004/CE, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e il regolamento n. 882/2004 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale, se un veterinario ufficiale rifiuta di apporre un bollo sanitario su una carcassa e il proprietario di tale carcassa non è d’accordo con tale decisione, il veterinario ufficiale è tenuto ad adire un giudice affinché questi decida, nel merito e sulla base di prove peritali dedotte da ciascuna parte, se la suddetta carcassa soddisfi o meno i requisiti di sicurezza alimentare, senza poter formalmente annullare le decisioni del veterinario ufficiale né ordinare la revoca degli effetti di tali decisioni.

Il caso affrontato dalla Corte di Giustizia UE (Sez. IV, 02.09.2021, n. 579) riguardava l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, come modificato dal regolamento (CE) n. 882/2004 e sull’interpretazione del regolamento n. 882/2004.

In merito al ruolo svolto dal veterinario ufficiale – in qualità di autorità amministrativa e di esperto qualificato specializzato in materia di sicurezza alimentare – la Corte rileva che non può conciliarsi con una normativa nazionale secondo cui, se il veterinario ufficiale ritiene di dover rifiutare l’apposizione di un bollo sanitario su una carcassa e il proprietario quest’ultima contesta tale conclusione, il veterinario ufficiale deve obbligatoriamente adire un giudice affinché questi decida se detta carcassa soddisfi o meno i requisiti di sicurezza alimentare.

Una normativa del genere conduce, infatti, alla sostituzione del veterinario ufficiale, quale responsabile finale in materia di sicurezza alimentare, con un giudice che statuisce nel merito della causa.

Se è vero che, nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale, si adduce che una simile normativa nazionale consente di offrire al proprietario di una carcassa, su cui il veterinario ufficiale ha rifiutato di apporre un bollo sanitario, la possibilità di impugnare detta decisione, occorre nondimeno determinare se i regolamenti n. 854/2004 e n. 882/2004 impongano allo Stato membro interessato di prevedere un mezzo di ricorso avverso una siffatta decisione.

L’art. 1 del regolamento n. 854/2004, relativo alle norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale, non contiene disposizioni riguardanti i diritti di ricorso avverso le decisioni del veterinario ufficiale. Il regolamento n. 882/2004, che fissa le regole generali per l’esecuzione dei controlli ufficiali in tale settore prevede invece espressamente, al suo articolo 54, paragrafo 3, in caso di non conformità alla normativa da parte dell’operatore interessato, l’esistenza, in capo allo stesso, di diritti di ricorso avverso decisioni volte a porre rimedio a tale situazione di non conformità.

Come risulta dall’articolo 1, par. 1 bis, del regolamento n. 854/2004, quest’ultimo si applica ad integrazione del regolamento n. 882/2004, che, ai sensi del suo articolo 1, par. 3, lascia impregiudicate disposizioni specifiche del diritto dell’Unione relative ai controlli ufficiali. Di conseguenza, in assenza di disposizioni specifiche, nel regolamento n. 854/2004, in materia di diritti di ricorso avverso le decisioni del veterinario ufficiale, occorre far riferimento alle disposizioni generali di cui al regolamento n. 882/2004.

Secondo la Corte, dunque, l’articolo 54 del regolamento n. 882/2004, in combinato disposto con il considerando 43 di quest’ultimo e alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale secondo cui la decisione adottata dal veterinario ufficiale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 854/2004, come modificato dal regolamento n. 882/2004, di non apporre un bollo sanitario su una carcassa può essere oggetto soltanto di un controllo giurisdizionale limitato, nell’ambito del quale il giudice adito può annullare detta decisione per qualsiasi motivo che la renda illegittima, comprese le ipotesi in cui detto veterinario abbia agito per uno scopo diverso da quello per cui i suoi poteri gli sono stati conferiti, non abbia applicato i criteri giuridici adeguati o la sua decisione sia priva di fondamento o sia non suffragata da elementi di prova sufficienti.