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Il diritto alimentare è una materia molto vasta e complessa, sono numerose infatti le norme, i cavilli, piccoli o grandi dettagli che possono fare la differenza tra la legalità e la possibilità di una sanzione sempre dietro l’angolo.

Quando si parla delle etichette alimentari soprattutto, ci si trova di fronte ad un argomento molto delicato per diversi motivi. Prima di tutto dobbiamo sottolineare l’importanza dell’etichetta a norma di legge. Questa sarà in grado di fornire delle informazioni imprescindibili – tanto agli acquirenti quanto agli enti di controllo – e permetterà di poter verificare tutto ciò che potrebbe essere necessario per la messa in commercio degli alimenti e per il consumo.

Con il fine di garantire una trasparenza sempre maggiore, simili normative sono soggette a costanti modifiche, aggiunte o tagli, da rispettare in modo ferreo per evitare di dover pagare sanzioni pecuniarie molto salate.
Negli ultimi mesi sono stati diversi i clienti che si sono rivolti al nostro studio legale. L’esperienza cumulata negli anni proprio in questo settore e l’attenzione costante verso le nuove normative ( in particolare quelle relative alle sanzioni conseguenti al mancato rispetto delle norme dell’etichettatura alimentare), hanno reso il nostro studio uno dei più autorevoli e noti in questo particolare campo della giurisprudenza.

Nella gazzetta ufficiale dell’8 febbraio del 2018 sono state rese note – tramite la pubblicazione del decreto legge numero 231 del 15 dicembre 2017 – le nuove sanzioni relative alle violazioni di quelle disposizioni ordinate dal regolamento europeo numero 1169/2011. In tale regolamento sono state elencate le principali norme riguardanti la fornitura, tramite appunto l’etichettatura, di informazioni ai possibili acquirenti e consumatori di alimenti. Le sanzioni cui si è fatto cenno sono entrate ufficialmente in vigore a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione in gazzetta, cioè 9 maggio dell’anno corrente (2018).

Il decreto non è molto semplice, per questo qui verranno approfonditi gli elementi che potrebbero destare maggiore interesse, per quanto riguarda invece i singoli casi, il nostro studio legale può provvedere a prendere in analisi le varie necessità dei singoli.

Per ciò che concerne la sezione iniziale, cioè quella che va dall’articolo 3 all’articolo 16, sono elencate quelle che saranno le principali sanzioni previste in caso di eventuale violazione delle disposizioni relative al suddetto Regolamento europeo numero 1169/2011, parliamo di illeciti amministrativi e sanzioni che hanno natura amministrativa pecuniaria.

Di seguito l’elenco delle varie sanzioni pecuniarie, presentate in base alla gravità dell’infrazione commessa:

  • Pagamento di una sanzione dai 500 ai 4000 euro per le violazioni di lieve gravità;
  • Pagamento di una sanzione dai 1000 agli 8000 euro per le violazioni di bassa gravità
  • Pagamento di una sanzione dai 2000 ai 16000 euro per le violazioni di media gravità
  • Pagamento di una sanzione dai 3000 ai 24000 euro per le violazioni di alta gravità
  • Pagamento di una sanzione dai 5000 ai 40000 euro per le violazioni di grave gravità

Inoltre, secondo quanto stabilito proprio dall’articolo 16, dovranno essere applicate le sanzioni amministrative pecuniarie – già previste dall’articolo 5 fino al 15 – qualora venissero fornite volontariamente delle informazioni su un alimento, ad esempio scrivendo l’indicazione della scadenza del prodotto che altrimenti ne sarebbe esentato.

Questa sanzione può sembrare assurda ma ha il suo senso, dare volontariamente alcune informazioni non rappresenta, da sé, un reato, ma potrebbe confondere l’acquirente, volerlo spingere a scegliere il proprio prodotto in modo poco corretto, e addirittura si rischia di fornire informazioni confuse o poco chiare magari basate su dati altri che non siano quelli scientifici. Per quanto riguarda casi simili, le sanzioni applicabili partono da una cifra minima di 3000 fino ad un massimo di 24000 euro.

Ovviamente, come in tutti gli altri casi, questo discorso ha senso a meno che il fatto costituisca reato, poiché ci si sposterebbe su un ambito ben più gravoso in termini di pene.

Per ciò che concerne i prodotti non preimballati, definiti dall’articolo 16 del decreto legge numero 109 del 1992 come prodotti alimentari non preconfezionati, le nuove normative da rispettare sono quelle relative all’articolo 19 entrato in vigore quest’anno. Nel primo comma di questo articolo si fa riferimento, nello specifico, a quei prodotti alimentari messi in vendita o pronti al consumo, che non presentano un preimballaggio.

Dovranno comunque essere forniti di un’etichetta o un cartello da applicare ai recipienti che contengono simili prodotti, così da poter verificare tutte le informazioni necessarie. Sarà inoltre possibile creare anche delle schede digitali, purché agilmente consultabili dal consumatore. Dovrà quindi essere elencato così come dice il comma 2: la denominazione dello stesso alimento; gli ingredienti; modalità di conservazione di alimenti facilmente deperibili; la scadenza (per quanto riguarda le paste fresche).

Qualora una di queste disposizioni venisse fraintesa, ignorata o infranta, le sanzioni pecuniarie vanno dai 1000 euro agli 8000.

Negli ultimi mesi, pur essendosi stabilizzato il caos iniziale scaturito da queste nuove normative, il nostro studio legale si è trovato a fare da consulente o risolvere problemi relativi alle nuove regolamentazioni, ci teniamo sempre informati in merito ad ogni aggiornamento, così da poter garantire sia ai clienti che ai consumatori la massima trasparenza possibile.