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L’etichettatura dei prodotti biologici è un processo di fondamentale importanza che non va mai sottovalutato. Infatti per i bio-produttori è spesso difficile attenersi alle norme riguardanti questo tema, in quanto esse sono complicate ed anche in continua evoluzione.

Però non disperate, ormai gli strumenti per essere sempre al passo con regolamenti e le norme sono in aumento e ci si può rivolgere a professionisti. Questi ultimi sono importanti soprattutto per quanto riguarda, come già si è intuito, l’aspetto giuridico. In questo scritto troverete diversi consigli e molte indicazioni su questo discorso, ma potete sempre rivolgervi al nostro studio legale per informazioni più approfondite e soprattutto per poter avere un riferimento professionale che vi guidi passo dopo passo con la competenza adatta ad affrontare proprio il vostro caso.

Non una consulenza astratta e frettolosa, ma un’attenta analisi della vostra situazione con tanto di soluzioni pratiche e magari anche più economiche. Il tutto è reso ancor più comodo dalla possibilità di contattarci direttamente tramite il sito, ormai il mezzo più comodo per incrociare domanda e offerta, in questo caso, di un servizio estremamente utile visti i mille cavilli tecnici che presenta e che, probabilmente, non sono alla portata di tutti.

Come si diceva l’etichettatura è un processo molto importante, quindi premettiamo innanzitutto che nel caso di prodotti biologici lo è ancor di più. Non solo per i motivi già citati, ma anche perché le norme si fanno più stringenti ed il rischio di non essere totalmente a norma sale vertiginosamente. Innanzitutto ricordiamo che il termine “biologico” va usato con particolare attenzione e richiede delle attente certificazioni.

Nell’etichetta infatti, sarà sicuramente presente lo stemma europeo dei prodotti biologici certificati, oltre ovviamente al logo dell’azienda produttrice, accompagnato da un codice legato invece all’azienda certificante. Questo codice alfanumerico dipende dal luogo di certificazione, dal tipo di prodotto (“Bio”, “org” eccetera…) e con un finale di massimo tre cifre la cui determinazione è indicata nell’articolo 58 (1)(c).

L’etichetta, che ricordiamo contiene tutte le menzioni, indicazioni, marchi commerciali o di fabbrica e simboli (reg. CE 1169/2011), descrive il prodotto alimentare e la sua composizione e, nel caso specifico dei prodotti biologici, anche la percentuale bio del prodotto in questione. Talvolta il prodotto confezionato non si può definire biologico ma è stato realizzato solo con alcuni ingredienti bio, quindi l’indicazione deve essere separata (ad esempio non possiamo dire maionese bio, ma possiamo scrivere maionese con olio extra vergine bio, nel caso).

Ma a pensarci bene non abbiamo ancora definito cosa significhi “biologico”: si tratta di quel tipo di agricoltura volta a sfruttare la fertilità della terra con il minor intervento possibile. Infatti la fertilità proviene dalla natura stessa e non da prodotti artificiali e da un eccessivo intervento umano. Ovviamente appare chiara la conseguenza che non sono contemplati prodotti geneticamente modificati (i cosiddetti OGM) e anzi si promuove la biodiversità delle specie, puntando sulla qualità dei prodotti e sulla naturale ed elevata capacità nutritiva degli stessi.

Tornando all’indicazione sull’etichetta: essa deve contenere la provenienza agricola ed in particolare indicare se è europea o non europea. L’indicazione UE/non UE può anche essere sostituita dal singolo Paese d’origine ma solo se tutte la materie prime agricole di cui è composto il prodotto sono provenienti da un solo Paese.

Sono invece trascurabili nelle indicazioni di provenienza non UE quelle materie prime agricole il cui utilizzo è inferiore al 2 % complessivo. Talvolta si può inserire l’indicazione UE/non UE se vi sono materie prime agricole provenienti da entrambe le tipologie di Paesi. La percentuale bio di un prodotto si calcola dividendo i prodotti biologici per il totale dei prodotti agricoli e quest’ultima, una volta determinata, può essere apposta sull’etichetta.

Ci sono importanti indicazioni di cui tenere conto nel caso in cui il prodotto in questione sia il vino. Infatti esso ha una regolamentazione piuttosto specifica per quanto riguarda l’etichettatura legata in particolare alle tecniche di vinificazione e, senza dilungarci troppo nel discorso specifico, suggeriamo a chiunque sia interessato di contattare il sito del nostro  studio legale come ben spiegato precedentemente.

Altra menzione particolare va fatta riguardo ai mangimi, la cui composizione è determinante nell’allevamento di bestiame. Anche in questo caso il discorso è piuttosto specifico ma ci limitiamo a dire che la percentuale biologica in questo caso si calcola dividendo gli ingredienti bio per la sostanza secca totale.

Concludiamo il discorso ricordando ancora che l’etichettatura è importante non solo da un punto di vista giuridico, ma anche d’immagine per l’azienda. Il proprio prodotto si presenta con un packaging possibilmente originale e d’impatto, e questo passa sicuramente per l’etichetta (sia per quanto riguarda i colori che per il contenuto).

Quindi non va trascurato per molti motivi che in questa sede vi abbiamo spiegato, ma soprattutto abbiamo trasmesso una piccola parte della nostra conoscenza in questo ambito che, ormai ve ne sarete accorti, tanto semplice non è.